Modifica e scioglimento del Liechtenstein Trust

In linea di principio il trust è irrevocabile. Il recesso o la revoca da parte del fiduciante sono possibili solo se espressamente previsti nell’atto fiduciario.

Il trust termina in conformità alle disposizioni dell’atto fiduciario o in caso di deperimento del patrimonio fiduciario senza sostituzione oppure con il consenso di tutte le parti coinvolte rilevanti o alla scadenza di un periodo prefissato di durata del trust.

Modifica dell’atto fiduciario

In linea di principio il trust è irrevocabile. Il recesso o la revoca da parte del fiduciante o qualsiasi modifica da lui apportata sono possibili solo se espressamente previsti nell’atto fiduciario.

Nell’atto fiduciario può anche essere prevista la modificabilità dello stesso da parte dei suoi organi o da parte di terzi. Inoltre – in determinate circostanze – il tribunale distrettuale può apportare modifiche d’ufficio o a seguito corrispondente richiesta di una parte coinvolta. Questo avviene quando lo scopo del trust non può più essere conseguito o se è opportuno garantire la continuazione dell’esistenza del trust o del patrimonio del trust e nessun’altra persona è responsabile per una tale modifica.

Il nostro consiglio: specificate nell’atto fiduciario chi è autorizzato ad apportare una modifica e subordinate l’esercizio di un tale diritto all’approvazione di un protettore.

Attenzione: se il fiduciante ha il diritto di modificare o far modificare l’atto fiduciario oppure di revocare o liquidare il trust, nella maggior parte delle giurisdizioni estere il trust viene considerato come trasparente con la conseguenza che il patrimonio del trust viene correlato al fiduciante, rendendo quest’ultimo è direttamente responsabile per le imposte.

Scioglimento di un Liechtenstein Trust

Il trust termina in conformità alle disposizioni dell’atto fiduciario o in caso di deperimento del patrimonio del trust senza sostituzione oppure con il consenso di tutte le parti  coinvolte rilevanti o alla scadenza di un periodo prefissato di durata del trust.

Il trust non cessa a causa recesso o fallimento del fiduciario oppure a causa della morte del fiduciante.

Nota: la maggior parte delle giurisdizioni che si occupano di trust limitano la durata di un trust. Il Liechtenstein Trust può essere istituito per un periodo di tempo illimitato.

Il nostro consiglio: nell’atto fiduciario disciplinate la successione degli organi o delle altre parti coinvolte in caso di recesso, fallimento e morte. Nominate i successori o specificate chi  nominerà queste persone, poiché altrimenti il tribunale distrettuale nominerà un estraneo.

Se l’atto fiduciario non contiene una disposizione sull’utilizzo del patrimonio del trust (beneficio finale) in caso di cessazione del trust o se i beneficiari finali hanno cessato di esistere, il fiduciante o i suoi eredi sono i beneficiari finali.

La cessazione del trust deve essere comunicata all’Ufficio di giustizia.

Il trust può anche essere annullato per ordine della corte distrettuale se il suo scopo è stato raggiunto o è diventato irraggiungibile e il fiduciario non pone fine al trust.

Il trust può essere inoltre annullato con il consenso di tutte le parti coinvolte, se l’atto fiduciario non si oppone ad una tale procedura.

I trust istituiti per testamento possono essere revocati dal fiduciante fino al momento della sua morte.

Il nostro consiglio: disciplinate da soli le vostre aspirazioni e le vostre idee e inseritele nell’atto fiduciario prima che sia lo stato (i tribunali) a fare questo per voi.

Avete domande sulla modifica di un atto fiduciario o sullo scioglimento (liquidazione) di un trust? Per una richiesta non vincolante contattateci per telefono o via e-mail oppure utilizzate il modulo di contatto in fondo a questa pagina.

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