Liechtenstein Trust – fiduciario – diritti – obblighi – responsabilità
Il fiduciario è la persona fisica o giuridica a cui il fiduciante trasferisce determinati beni patrimoniali in conformità all’atto fiduciario, affinché egli li gestisca e li utilizzi in nome proprio e a favore dei beneficiari.
Nozioni specialistiche
- Nomina del fiduciario
- Diritti e obblighi
- Responsabilità per i debiti del patrimonio del trust
- Responsabilità – violazione della fiducia
- Morte – incapacità di agire – fallimento del fiduciario
Nomina del fiduciario
Il fiduciario viene nominato per mezzo dell’atto fiduciario oppure dal tribunale distrettuale e assume l’incarico tramite consenso scritto o dichiarazione di accettazione.
Più persone fisiche o giuridiche, nazionali o estere, indipendentemente dal luogo di residenza, oppure entità giuridiche prive di personalità giuridica possono esercitare l’incarico congiuntamente come co-fiduciari. Nella misura in cui non si tratta di un adempimento personale ai doveri fiduciari, il fiduciario può far eseguire tutti gli atti amministrativi da parte di terzi.
Almeno un fiduciario deve essere domiciliato nel Liechtenstein ed essere autorizzato ai sensi della legge del Liechtenstein sugli amministratori fiduciari.
Se un fiduciario non accetta l’incarico o cessa di essere un fiduciario, il tribunale distrettuale può nominare un fiduciario giudiziario, a meno che l’atto fiduciario non preveda altrimenti.
Diritti e obblighi del fiduciario
Il fiduciario ha il diritto e l’obbligo di esigere dal fiduciante il patrimonio del trust specificato nell’atto fiduciario, nonché di gestirlo ed utilizzarlo nell’interesse dei beneficiari.
Da punto di vista giuridico il fiduciario può fare più di quanto gli sia consentito.
In questo contesto il fiduciario ha l’obbligo di esercitare la diligenza di un uomo d’affari prudente. Lo standard di diligenza va oltre quello che il fiduciario applicherebbe nei propri affari. Il fiduciario deve astenersi dal compiere qualsiasi azione che sia contraria allo scopo del trust e deve prendere tutte le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la custodia sicura e l’impiego appropriato del patrimonio del trust.
Il fiduciario è obbligato a tenere un inventario patrimoniale ed a presentare un rendiconto, nonché a tenere il patrimonio del trust rigorosamente separato dagli altri suoi beni e – se agisce a livello professionale – a tenere un elenco dei suoi incarichi fiduciari.
Il fiduciario deve avere a disposizione tutte le registrazioni e tutte le documentazioni disponibili presso la sede legale nazionale. Il fiduciario è tenuto a fornire informazioni ed a rendere conto a un organo di revisione, al fiduciante ed al beneficiario avente diritto, nonché al tribunale distrettuale, a meno che l’atto fiduciario non preveda altrimenti.
Al fiduciario è fatto divieto di stipulare autocontratti.
In cambio il fiduciario ha diritto ad un onorario adeguato e al rimborso delle spese necessarie e dei costi a proprio carico nei confronti del patrimonio del trust, del fiduciante, nonché – a livello secondario – anche nei confronti dei beneficiari.
Il fiduciario ha il diritto di recesso. Il termine di preavviso è di norma di tre mesi entro la fine di un anno. In casi importanti (per esempio gravi violazioni di obblighi), il tribunale può rimuovere il fiduciario dal suo incarico sulla base di una denuncia di un partecipante al trust.
Responsabilità del fiduciario per i debiti del patrimonio fiduciario
Il fiduciario è responsabile dei debiti del patrimonio fiduciario nei confronti di terzi con il patrimonio fiduciario stesso ed in via subordinata con tutto il suo patrimonio.
Più fiduciari sono responsabili in solido. Il fiduciario può tuttavia rivalersi sul fiduciante e sui beneficiari aventi diritto, a meno che l’atto fiduciario non preveda altrimenti.
La rivelazione del rapporto fiduciario non comporta da sola la cessazione della responsabilità personale del fiduciario e delle altre parti coinvolte. Il fiduciario e gli altri partecipanti al trust devono dimostrare che il terzo coinvolto era a conoscenza della limitazione di responsabilità. Solo in questo caso il fiduciario è esente da responsabilità e il fiduciante ed i beneficiari sono esenti da rivalsa.
Responsabilità del fiduciario in caso di violazione della fiducia
Se il fiduciario viola il suo obbligo fiduciario, egli è responsabile nei confronti del fiduciante oppure – in assenza di quest’ultimo – nei confronti dei beneficiari, per il risarcimento del danno risultante dalla violazione della fiducia.
Il risarcimento deve essere sempre corrisposto al patrimonio del trust. La responsabilità è personale e illimitata. Più fiduciari sono responsabili in solido, a meno che non abbiano rispettivamente adempiuto al loro obbligo di supervisione. Il fiduciario è anche responsabile per le azioni degli ausiliari.
Morte – incapacità di agire – fallimento del fiduciario
In caso di morte, cessazione o incapacità di agire del fiduciario, il tribunale distrettuale nomina un successore, a meno che l’atto fiduciario non preveda altrimenti.
In caso di fallimento del fiduciario, egli rimane in carica a meno che l’atto fiduciario non preveda altrimenti o il tribunale disponga diversamente.
In caso di fallimento del fiduciario il patrimonio del trust è un patrimonio di terzi, con la conseguenza che i creditori del trust non hanno accesso ad esso. Quando il patrimonio del trust viene separato dal patrimonio del fiduciario, il patrimonio del trust viene trasferito al fiduciario successore.
Noi saremo lieti di aiutarvi. Per una richiesta non vincolante contattateci per telefono o via e-mail, oppure utilizzate il modulo di contatto in fondo a questa pagina. Una prima valutazione della vostra richiesta da parte dei nostri consulenti è gratuita.
La LCG Treuhand sarà lieta di rilevare per voi la funzione organica di fiduciario.