Istituzione e amministrazione del Liechtenstein Trust

Il trust si origina in virtù della firma dell’atto fiduciario. L’atto fiduciario deve essere iscritto nel registro delle imprese o depositato presso l’Ufficio di giustizia entro e non oltre dodici mesi. In linea di principio il trust è irrevocabile. I creditori del fiduciante hanno a disposizione gli stessi mezzi giuridici di impugnazione dei creditori di un fondatore. I creditori del fiduciario non hanno accesso ai beni del trust né in via esecutiva né in via fallimentare. Il fiduciario gestisce il patrimonio fiduciario come un’entità giuridica indipendente e ha un pieno diritto reale sul patrimonio del trust.

Nozioni specialistiche

Trust – fondazione – istituzione

Il trust si origina in virtù della firma dell’atto fiduciario.

L’atto fiduciario può essere costituito da un accordo scritto tra il fiduciante e il fiduciario – o  da una dichiarazione scritta unilaterale del fiduciante e da una dichiarazione scritta di accettazione da parte del fiduciario – oppure da una disposizione testamentaria del fiduciante.

È inoltre necessario trasferire il patrimonio del trust al fiduciario e designare il trust come rapporto fiduciario (TRUST ESPRESSO). Il patrimonio viene trasferito in conformità alle disposizioni del diritto di proprietà. L’atto fiduciario lascia al fiduciante un ampio margine di manovra.

Il FL-trust non è una persona giuridica e non è soggetto all’imposta sul reddito nel Liechtenstein, ma solo a un’imposta minima forfettaria di 1.800 franchi all’anno.

Trust – iscrizione al registro – deposito

Solo dopo che il trust è effettivamente in essere per un periodo superiore a 12 mesi, esso deve essere denunciato per l’iscrizione al registro delle imprese oppure l’atto di trust deve essere depositato presso l’Ufficio di Giustizia. Né l’iscrizione nel registro delle imprese né il deposito sono atti costitutivi.

La domanda di iscrizione del trust nel registro delle imprese deve contenere la denominazione del trust, la data di costituzione e la durata del trust, nonché il nome, la nazionalità e il luogo di residenza del fiduciario. Anche le modifiche successive devono essere registrate. Dopo la registrazione chiunque può ottenere dall’Ufficio di giustizia un estratto del registro delle imprese contenente le informazioni di cui sopra.

Suggerimento pratico: un Liechtenstein Trust può essere costituito in modo giuridicamente efficace e reso operativo entro 1-2 giorni, poiché non sono necessari né un conto bancario né una registrazione/deposito.

L’estratto del registro delle imprese non rivela l’identità del fiduciante o del beneficiario. I documenti depositati (per esempio atto fiduciario, lettera di volontà) non sono accessibili al pubblico.

Trust – revoca – recesso

In linea di principio il trust è irrevocabile. Il recesso o la revoca da parte del fiduciante sono possibili solo se espressamente previsti nell’atto fiduciario. I trust istituiti per testamento possono essere revocati dal fiduciante fino al momento della sua morte.

Trust – impugnazione – esecuzione nel patrimonio del trust

I creditori del fiduciante di un FL-trust hanno a disposizione gli stessi mezzi giuridici di impugnazione dei creditori di un fondatore. I creditori del fiduciante hanno accesso al patrimonio fiduciario solo se il fiduciante stesso è un beneficiario del trust.

Poiché il patrimonio fiduciario viene considerato come patrimonio di terzi (patrimonio speciale), i creditori del fiduciario non hanno accesso ad esso né in via esecutiva in via fallimentare.

Trust – amministrazione

Il fiduciario gestisce e utilizza il patrimonio del trust a proprio nome come soggetto giuridico indipendente nei confronti di chiunque. Il fiduciario ha un pieno diritto reale sul patrimonio del trust ed è il proprietario dei beni del trust con tutti i diritti che ne derivano.

Il patrimonio del trust deve essere gestito e utilizzato con la diligenza di un uomo d’affari prudente, nel rigoroso rispetto delle disposizioni dell’atto fiduciario. Il fiduciario è tenuto a fornire informazioni e a rendere conto al fiduciante, ai beneficiari e ad un organo di revisione appositamente costituito.

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